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Sez. 1, Sentenza n. 5911 del 17/11/1995 Cc. (dep. 07/12/1995) Rv. 203055 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | termine di tre giorni per la notificazione dall'avviso di udienza all'imputato e al difensore - Inosservanza - Causa di nullità a regime c. d. "intermedio".
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203055-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

In tema di procedimento di riesame, la mancata osservanza del termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, ottavo comma, cod. proc. pen. per la notifica dell'avviso di udienza all'imputato e al difensore dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile, sibbene a regime c.d. "intermedio", la quale, pertanto, è soggetta alla disciplina di all'art. 180 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)