Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 19/01/2007 (Rv. 595632 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Costituzione - Inosservanza dei termini - Inammissibilità - Sussistenza - Rilievo d'ufficio - Obbligatorietà - Proponibilità della eccezione per la prima volta anche in sede di legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
E inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ.. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)