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Sez. 3, Sentenza n. 13427 del 29/10/2001 (Rv. 549929 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Costituzione - Inosservanza dei termini - Inammissibilità - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Obbligatorietà - Eccezione proponibile la prima volta anche in sede di legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549929-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

È inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 - bis, quarto comma, cod.proc.civ.. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio ed, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)