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Sez. L, Sentenza n. 7823 del 22/10/1987 (Rv. 455641 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - SISTEMA IMPLICITO NELLA PREVIGENTE FORMULAZIONE DELL'ART. 2120 COD. CIV. - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DI ESSO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1967 DEL SETTORE COTONIERO CONTENENTE IL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI NON IN VIA GENERALE MA SOLO PER CASI ESPRESSAMENTE INDICATI.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455641-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - SISTEMA IMPLICITO NELLA PREVIGENTE FORMULAZIONE DELL'ART. 2120 COD. CIV. - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DI ESSO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1967 DEL SETTORE COTONIERO CONTENENTE IL SISTEMA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI NON IN VIA GENERALE MA SOLO PER CASI ESPRESSAMENTE INDICATI.*

In tema d'indennità di anzianità, il sistema di liquidazione a scaglioni - che è implicito nella previgente formula dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. (essendo il concetto di categoria comprensivo di tutte le categorie di appartenenza del lavoratore nell'intero arco del rapporto di lavoro) e la cui attuazione non necessita di espressa pattuizione (soccorrendo, in Mancanza di questa, i criteri sussidiari previsti dalla disposizione citata) - può essere escluso (o limitato a determinati casi) dalla contrattazione collettiva, atteso che ciò non incide sul principio generale del primo comma dell'art. 2120, ma attua anzi un'assoluta proporzionalità fra indennità e durata complessiva del servizio, senza violare norme imperative o l'art. 36 della Costituzione. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che il contratto collettivo del 27 luglio 1967 del settore cotoniero avesse mantenuto il sistema di liquidazione a scaglioni non in via generale ma solo per casi espressamente indicati). (V 2918/84, mass n 434968).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 27/07/1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)