Sez. L, Sentenza n. 5589 del 14/10/1988 (Rv. 460149 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE STABILITE DAL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 17 DICEMBRE 1979 DEL SETTORE COTONIERO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE STABILITE DAL CONTRATTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 17 DICEMBRE 1979 DEL SETTORE COTONIERO.*
In tema di liquidazione dell'indennità di anzianità - attesa la derogabilità, in senso favorevole al lavoratore, del terzo comma dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) - il ricorso, nelle ipotesi di mutamento di categoria, al criterio dello scaglionamento può essere escluso, o limitato a determinati casi, dal contratto collettivo, la cui interpretazione, ad opera del giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi degli artt. 13, parte impiegati, e 42 del C.C.n.L. 17 dicembre 1979 del settore cotoniero, l'indennità di anzianità dovesse essere liquidata calcolando l'ultima retribuzione in misura intera anche per gli anni di servizio trascorsi in categorie diverse da quella impiegatizia ultimamente rivestita dai lavoratori). (V 7827/87, mass n 455641; (V 2918/84, mass n 434968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979 num. 13, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)