Sez. 3, Sentenza n. 192 del 10/01/1994 (Rv. 484968 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni | Risarcimento da parte dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada - Ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo dovuto - Liquidazione del maggior danno - Interesse di mora - Inclusione - Limiti.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni
Il maggior danno che l'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuta a risarcire, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., nel caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo dovuto, è comprensivo anche dell'interesse di mora maturato nel periodo di tempo al quale la svalutazione di riferisce, salvo che l'interesse sia superiore, in percentuale, all'indice ISTAT di riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)