Sez. 2, Sentenza n. 725 del 23/01/1995 (Rv. 489848 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Liquidazione del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Applicazione degli indici ISTAT - Copertura dell'intero danno fino alla liquidazione - Conseguenze - Divieto di cumulo con gli interessi - Sussistenza - Interessi legali dalla pronunzia giudiziale - ConfigurabilitĂ .
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
In tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del "maggior danno", ai sensi dell'art. 1224 cpv. cod. civ., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici ISTAT sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi (ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)