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Sez. 3, Sentenza n. 405 del 03/07/1979 Ud. (dep. 10/01/1980) Rv. 143881 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ZONE SISMICHE - AMNISTIA - DPR 4 AGOSTO 1978, N 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO DI VIOLAZIONE DI NORME ANTISISMICHE - INSUFFICIENZA PER L'ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143881-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ZONE SISMICHE - AMNISTIA - DPR 4 AGOSTO 1978, N 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO DI VIOLAZIONE DI NORME ANTISISMICHE - INSUFFICIENZA PER L'ESCLUSIONE.*

La semplice contestazione all'imputato della violazione di norme antisismiche non e di per se sufficiente a far escludere il reato di costruzione senza licenza o concessione dall'ambito di applicazione dell'amnistia concessa con DPR 4 agosto 1978, n 413. Per la esclusione del beneficio occorre l'accertamento in concreto del pericolo per la pubblica incolumita, come chiaramente si evince dalla disposizione di cui all'art 2 lett C) n 1 del citato provvedimento di clemenza, che fa riferimento alla sussistenza di una 'lesioné.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)