Sez. 3, Sentenza n. 10567 del 06/07/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151102 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ SOLO IN CASO DI PERICOLO CONCRETO PER LA INCOLUMITÀ PUBBLICA.*
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ SOLO IN CASO DI PERICOLO CONCRETO PER LA INCOLUMITÀ PUBBLICA.*
La semplice contestazione all'imputato di violazione della legge antisismica 2 febbraio 1974 n. 64 non è di per sè sufficiente a fare escludere la violazione della legge urbanistica dall'ambito di applicazione dell'amnistia concessa con il d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413. Per tale esclusione occorre che vi sia stata contestazione ed altresì accertamento della sussistenza in concreto del pericolo per la incolumità pubblica. (Conf mass n 148242; (Conf mass n 148115; (Conf mass n 147426; (Conf mass n 146083; (Conf mass n 143881).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., Legge 02/02/1964 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1964 num. 64 art. 20, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)