diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2368 del 12/09/1966 (Rv. 324594 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - RAPPORTO DI OCCASIONALITA - NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1966-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324594-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - RAPPORTO DI OCCASIONALITA - NECESSARIA - SUFFICIENZA.*

Affinche il fatto illecito del commesso risalga al committente, non e necessario che sussista, tra le mansioni affidate al primo e l'evento, un rapporto di causalita, essendo, invece, sufficiente un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che l'incombenza del commesso abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento, anche se il commesso abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze e, persino, trasgredendo gli ordini ricevuti, purche sempre nell'ambito delle sue mansioni. Perche sussista il rapporto di commissione, e necessario che il commesso sia legato al committente da un vincolo di dipendenza e di subordinazione, anche se temporanea.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)