Sez. 3, Sentenza n. 1541 del 16/05/1968 (Rv. 333245 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI E COMMITTENTI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - OCCASIONALITA NECESSARIA - FATTO ILLECITO DOLOSO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI E COMMITTENTI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - OCCASIONALITA NECESSARIA - FATTO ILLECITO DOLOSO DEL COMMESSO - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE.*
Affinche il fatto illecito del commesso (o domestico)risalga al committente (o padrone), a norma dell'art. 2049 cod. civ., non e necessario che tra le mansioni affidate e l'evento sussista un nesso di causalita, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che l'incombenza affidata al commesso (o al domestico) abbia determinato una situazione tale da rendere possibile o da agevolare la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell'evento dannoso, anche se il commesso abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volonta del committente e abbia agito con dolo, purche nell'ambito delle sue mansioni. (V. 1598-67, massima n. 328392 1142-67, massima n. 327565 2368 66massima n. 324594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)