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Sez. 5, Sentenza n. 22827 del 12/03/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 228822 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE | Persona partecipe a un giudizio ecclesiastico - Dati conosciuti per effetto di tale partecipazione - Possibilità di opporre al giudice penale il segreto professionale - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228822-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE

In tema di prova testimoniale, non può essere invocato il segreto professionale da chi abbia svolto funzioni di cancelliere o notaio o da chi in altra veste, nell'ambito di un giudizio ecclesiastico, sia stato presente o abbia avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova, non rilevando per l'ordinamento italiano l'eventuale obbligo di segreto previsto dal codice di diritto canonico la cui violazione, se pur rilevante in rapporto alle regole della fede religiosa, non assume significato nel processo penale italiano, nel quale i casi di segreto professionale e d'ufficio presi in considerazione sono solo quelli previsti dagli artt. 200 e 201 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 200, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 201, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)