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Sez. 6, Sentenza n. 9866 del 11/02/2009 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 242701 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE | Rilevabilità d'ufficio del segreto - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242701-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - SEGRETO - PROFESSIONALE

L'eventuale presenza del segreto professionale su quanto conosciuto dal testimone per ragione del proprio ministero, ufficio o professione non può essere rilevata direttamente dal giudice, ma deve essere eccepita dallo stesso soggetto chiamato a deporre, nell'ipotesi in cui egli venga a trovarsi in una delle situazioni individuate dall'art. 200 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 199 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)