Sez. 3, Sentenza n. 40530 del 11/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 261383 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato - Reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condotta - Reato commissivo e/o omissivo - Ammissibilità - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie di scarico incontrollato di rifiuti bituminosi all'interno di un parco fluviale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)