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Sez. 3, Sentenza n. 23971 del 25/05/2011 Ud. (dep. 15/06/2011) Rv. 250485 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Esercizio abusivo - Fatto commesso dal dipendente - Responsabilità del titolare dell'impresa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250485-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. (Fattispecie nella quale la condotta di trasporto abusivo di rifiuti era stata materialmente posta in essere da un dipendente della ditta dell'imputato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)