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Sez. 3, Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 (Rv. 672579-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni - Superamento del tetto di spesa - Onere della prova - A carico del debitore - Contenuto - Mera liquidazione - Idoneità - Esclusione - Fattispecie. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672579-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa una nota dell'ASL debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello).

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)