Sez. 4, Ordinanza n. 1820 del 03/07/1979 Cc. (dep. 09/11/1979) Rv. 143374 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE O ELIMINAZIONE EX ART 11 DPR 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA POTENZIALE DELL'INDULTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE O ELIMINAZIONE EX ART 11 DPR 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA POTENZIALE DELL'INDULTO.*
L'applicazione effettiva e concreta dell'indulto alla pena principale non costituisce presupposto necessario alla eliminazione o riduzione della patente di guida prevista dall'art 11 DPR 3 agosto 1978 n 405; invero, a detti fini e sufficiente la potenziale applicabilita del beneficio. (fattispecie in tema di concessione della sospensione condizionale della pena principale).*
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)