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Sez. 4, Sentenza n. 904 del 13/06/1980 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147584 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE O ELIMINAZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA DELL'INDULTO.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147584-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - RIDUZIONE O ELIMINAZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA DELL'INDULTO.*

L'art 11 della legge 3 agosto 1978 n 405 trova attuazione non solo quando venga condonata la pena inflitta all'imputato, ma anche nella ipotesi, a questi piu favorevole, in cui si applichi il beneficio della sospensione condizionale della pena, sempre che si tratti di reati per i quali sia in concreto applicabile il condono. (la Corte suprema ha respinto il ricorso del procuratore generale che aveva chiesto l'annullamento della sentenza di appello nella parte relativa alla eliminazione della sospensione della patente di guida, per essere stata questa disposta nonostante non fosse stato applicato l'indulto). (V mass n 143772; (V mass n 143374; (V mass n 146301).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)