Sez. 1, Sentenza n. 1805 del 09/06/1972 (Rv. 358789 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONI - PER GARANZIA DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI ABBONAMENTO - SUSSISTENZA DI IPOTECA A GARANZIA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONI - PER GARANZIA DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI ABBONAMENTO - SUSSISTENZA DI IPOTECA A GARANZIA - IRRILEVANZA.*
La cessione di credito, destinata a garantire il credito derivante da finanziamenti a medio e lungo termine, rientra tra le garanzie previste dall'art 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1962 n 1228, e quindi l'imposta di registro per essa dovuta e assorbita dall'imposta sostitutiva di abbonamento (prevista dal primo comma di detta disposizione), anche nel caso in cui detto credito sia garantito da ipoteca.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)