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Sez. 1, Sentenza n. 1805 del 09/06/1972 (Rv. 358789 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONI - PER GARANZIA DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI ABBONAMENTO - SUSSISTENZA DI IPOTECA A GARANZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358789-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONI - PER GARANZIA DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI ABBONAMENTO - SUSSISTENZA DI IPOTECA A GARANZIA - IRRILEVANZA.*

La cessione di credito, destinata a garantire il credito derivante da finanziamenti a medio e lungo termine, rientra tra le garanzie previste dall'art 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1962 n 1228, e quindi l'imposta di registro per essa dovuta e assorbita dall'imposta sostitutiva di abbonamento (prevista dal primo comma di detta disposizione), anche nel caso in cui detto credito sia garantito da ipoteca.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1962 num. 1228 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)