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Sez. 2 - , Sentenza n. 4389 del 11/10/2018 Ud. (dep. 29/01/2019) Rv. 274901 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Art. 642 cod. pen. - Truffa ai danni di assicurazioni - Necessità del rapporto contrattuale tra autore e compagnia assicurativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274901-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)