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Sez. 3, Sentenza n. 9060 del 06/06/2003 (Rv. 563974 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Presupposti - Coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute - Difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza - Necessità - Mera opinabilità del diritto fatto valere - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563974-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la pronuncia di merito che aveva motivato l'esistenza della malafede in capo ai soccombenti fondandosi sul rilievo che essi avevano invocato l'esistenza di un contratto di affitto tra le parti nonostante che sulla questione fossero in precedenza intervenute ben tre decisioni giurisprudenziali che li vedevano soccombenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)