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Sez. 1, Sentenza n. 9579 del 21/07/2000 (Rv. 538619 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Presupposti - Coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute - Difetto di normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza - Necessità - Mera opinabilità del diritto fatto valere - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538619-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

In tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)