Sez. L, Sentenza n. 4056 del 13/06/1983 (Rv. 429012 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - MANCATA COSTITUZIONE - DANNI SUBITI DALL'AVENTE DIRITTO - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - MANCATA COSTITUZIONE - DANNI SUBITI DALL'AVENTE DIRITTO - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel caso di mancata Costituzione del rapporto di lavoro, i danni subiti dall'avente diritto all'assunzione possono e debbono essere liquidati - ricorrendone le condizioni (la cui sussistenza, al pari del danno, deve essere provata dall'attore) - solo a titolo di responsabilità precontrattuale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., e perciò secondo i criteri limitativi previsti per tale tipo di responsabilità. (V 6452/79, mass n 403184).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)