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Sez. 1, Sentenza n. 1567 del 14/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201162 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere | Accordo delle parti in relazione all'ipotesi concretamente ritenuta ravvisabile nei fatti - Ammissibilità - Controllo del giudice circa la correttezza dell'imputazione contenuta nell'accordo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201162-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere

Se le parti sono libere di formulare - nei limiti di cui all'art. 444, comma primo, cod. proc. pen. - una richiesta di pena in relazione all'ipotesi criminosa da essi ritenuta ravvisabile nei fatti, che può anche non coincidere con quella risultante dalla contestazione, spetta, però sempre al giudice il compito di controllare la sussistenza dei presupposti di fatto ai fini di una corretta definizione dell'imputazione. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena inferiore al minimo edittale, per erronea qualificazione giuridica del porto di coltello a scatto, in relazione alla quale la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice "a quo" per il corso ulteriore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)