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Sez. 1, Sentenza n. 5326 del 12/10/1979 (Rv. 401918 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - TERMINE PER APPELLARE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401918-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - TERMINE PER APPELLARE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*

Poiche la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica, in virtu del successivo art 3 della legge medesima, in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n 12), alle 'cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimentò, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi e gradi del giudizio, la sospensione medesima resta inoperante con riguardo al termine per appellare la sentenza resa in Sede di opposizione avverso la dichiarazione di fallimento, tanto nel caso d'impugnazione proposta dal fallito, quanto nel caso d'impugnazione proposta dal curatore o dai creditori istanti. (V 467/75, mass n 373745).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)