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Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 11/02/1985 (Rv. 439242 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439242-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'esclusione della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, che l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 dispone - fra l'altro - per le cause previste dall'art. 92 dello ordinamento giudiziario, opera anche in ordine al termine per la proposizione del ricorso per Cassazione e non dà luogo ad alcuna violazione del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 cost., neppure quando, trattandosi di controversia in tema di dichiarazione o revoca di fallimento, il diritto d'impugnazione sia esercitato dal fallito. (V 167/81, mass n 410570; (V 5555/79, mass n 402147; (V 5326/79, mass n 401918; (V 2843/79, mass n 399159; (V 1966/78, mass n 391331).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)