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Sez. 1, Sentenza n. 2310 del 29/03/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216277 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione in sede amministrativa - Provvedimento giudiziale assunto su ricorso dell'interessato - Rimedio esperibile - Indicazione.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216277-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

È inammissibile il ricorso per cassazione in sede penale avverso l'ordinanza emessa dal giudice a seguito di ricorso del cittadino straniero contro il provvedimento amministrativo di espulsione emanato dal Prefetto. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che, in tale circostanza, è esperibile ricorso per cassazione in sede civile, perché, per espressa disposizione di legge alla fattispecie è applicabile la procedura di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)