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Sez. 1, Ordinanza n. 20826 del 13/04/2005 Cc. (dep. 01/06/2005) Rv. 231621 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Rimedio esperibile - Indicazioni.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231621-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Non è ammissibile il ricorso per cassazione in sede penale contro l'ordinanza del giudice di pace con la quale è stato convalidato il provvedimento amministrativo di espulsione di uno straniero adottato dal Prefetto. (La Corte ha osservato che la disciplina non è mutata anche dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa che demanda al giudice di pace territorialmente competente la convalida dell'espulsione amministrativa: art. 13, comma quinto bis, introdotto dal D.L. 14/9/2004 n. 241, convertito in Legge 12/11/2004 n. 271).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)