Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 15/02/1992 (Rv. 475747 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - In genere | Mancanza - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - In Cassazione - Condizioni.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - In genere
La mancanza della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate dall'art. 1341 comma secondo cod.civ. comporta non l'inefficacia ma la nullità della clausola stessa, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e suscettibile di rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di cassazione, sempre che in quest'ultimo caso i presupposti di fatto della nullità (come quelli sul carattere vessatorio della clausola e sull'inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)