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Sez. 2, Sentenza n. 1606 del 15/02/1995 (Rv. 490433 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA | Mancanza della specifica approvazione per iscritto di una clausola compromissoria - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esecuzione del predisponente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490433-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La mancanza della specifica approvazione per iscritto di una clausola compromissoria, richiesta dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ., determina la nullità assoluta della clausola stessa, che è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere anche dal predisponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)