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Sez. L, Sentenza n. 3389 del 18/10/1975 (Rv. 377530 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - INDENNITA - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377530-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - INDENNITA - FUNZIONE.*

L'indennita di preavviso non ha soltanto la funzione ristoratrice per la perdita del posto subita dal lavoratore, ma anche quella, del pari essenziale, di remora, per il datore di lavoro, al recesso dal rapporto: la sua misura, infatti, non dipende dall'esistenza effettiva di danni - peraltro molteplici e non solo materiali - che il lavoratore possa aver riportato, ma e preventivamente e astrattamente determinata dalla legge o dalle norme collettive.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)