Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 23/04/1983 (Rv. 427725 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONI - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - FATTISPECIE - PROCURATORE, ESERCENTE IL PROPRIO UFFICIO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI ASSEGNAZIONE, IL QUALE ABBIA OMESSO DI ELEGGERE DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PRESSO LA QUALE È IN CORSO IL PROCESSO - FISSAZIONE DEL DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATO PRESSO L'INDICATA CANCELLERIA - VALIDITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONI - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - FATTISPECIE - PROCURATORE, ESERCENTE IL PROPRIO UFFICIO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI ASSEGNAZIONE, IL QUALE ABBIA OMESSO DI ELEGGERE DOMICILIO NEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PRESSO LA QUALE È IN CORSO IL PROCESSO - FISSAZIONE DEL DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATO PRESSO L'INDICATA CANCELLERIA - VALIDITÀ - LIMITI.*
Qualora il procuratore esercente il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato ometta di eleggere domicilio nel luogo in cui ha Sede l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso il processo, lo stesso a norma dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - tutt'ora in vigore - deve intendersi avere domicilio presso la cancelleria della predetta autorità giudiziaria relativamente al giudizio in corso. Pertanto, la notificazione dell'atto di impugnazione è ritualmente effettuata a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. alla parte presso il suo procuratore così domiciliato presso tale cancelleria, ove l'elezione di domicilio o fissazione di residenza non sia stata fatta neppure in Sede di notificazione della sentenza. (V 402/79, mass n 396512; (V 3018/76, mass n 381793).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)