Sez. L, Sentenza n. 15897 del 14/08/2004 (Rv. 173294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - Precedenti interpretazioni dello stesso testo rese dai giudici di merito - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta dal CCNL 16 giugno 1995 per i dipendenti delle Casse di risparmio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In ragione dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - rappresentati dalla sola verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - è fisiologico che due opposte interpretazioni, di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate, o censurate, in sede di legittimità, a seconda del superamento, o meno, del suddetto limitato controllo. Peraltro, ove altri giudici di merito abbiano reso un'interpretazione del testo contrattuale che abbia superato il vaglio della Corte di Cassazione, il giudice che si accinga ad interpretare il medesimo testo, non può ignorare, senza un'adeguata motivazione, le suddette precedenti interpretazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta dal CCNL 16 giugno 1995 per i dipendenti delle Casse di risparmio, aveva escluso, dalla nozione di retribuzione e dal novero delle ipotesi previste dall'art. 8 del regolamento del fondo integrativo - in particolare, stipendio, indennità di funzione, mensilità natalizia, indennità di rappresentanza - le somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale, senza adeguata motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 16/06/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)