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Sez. L, Sentenza n. 6820 del 07/04/2004 (Rv. 571920 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di inclusione nella retribuzione pensionabile degli importi corrisposti ai dipendenti delle Casse di Risparmio in virtù del CCNL del 1996.
Stato
decisa il 2004-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571920-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità che per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inclusi nella retribuzione pensionabile anche gli importi corrisposti ai dipendenti di una cassa di risparmio ai sensi dell'art. 5 dell'accordo 15.6.1996, di rinnovo del CCNL dei dipendenti delle casse di risparmio, in quanto trattavasi di erogazione a carattere continuativo anche se di fatto corrisposta posticipatamente, in dipendenza del ritardo con cui era stato raggiunto il nuovo accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 15/06/1996

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)