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Sez. 1, Sentenza n. 3306 del 18/11/1971 (Rv. 354788 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - PRESTAZIONE DI SERVIZI O SOMMINISTRAZIONI IN FAVORE DEL COMUNE - INCOMPATIBILITA CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - PRESTAZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO SENZA FINALITA DI LUCRO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354788-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - PRESTAZIONE DI SERVIZI O SOMMINISTRAZIONI IN FAVORE DEL COMUNE - INCOMPATIBILITA CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - PRESTAZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO SENZA FINALITA DI LUCRO - IRRILEVANZA.*

In base al disposto del n 7 dell'art 15 del tu 16 maggio 1960, n 570, deve ritenersi incompatibile la carica a consigliere comunale con quella di colui che comunque, direttamente o indirettamente, abbia parte in servizi o somministrazioni nell'interesse del comune, potendosi verificare una situazione di conflitto e, quindi, una Mancanza di obiettivita nell'eletto, anche nell'ipotesi in cui servizi e somministrazioni siano effettuate da un ente pubblico, senza finalita di lucro. (Conf 855'69, mass n 339212).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)