Sez. 1, Sentenza n. 854 del 17/03/1969 (Rv. 339212 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO AVENTE PER OGGETTO IL CONSEGUIMENTO DI UN BENE DELLA VITA - NECESSITA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONE EMESSA IN UN PROCEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO ESCLUSIVO QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IMPUGNABILITA.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO AVENTE PER OGGETTO IL CONSEGUIMENTO DI UN BENE DELLA VITA - NECESSITA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONE EMESSA IN UN PROCEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO ESCLUSIVO QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IMPUGNABILITA.*
L'incidente d'illegittimita costituzionale di una legge puo essere sollevato nell'ambito di un giudizio effettivamente pendente che abbia per oggetto il conseguimento di un bene della vita con riguardo alle domande proposte, le quali non possono essere limitate alla pura e semplice affermazione dell'illegittimita costituzionale di un testo legislativo. Il presupposto del 'giudizio dinanzi all'autorita giurisdizionalè dev'essere inteso accentuando l'elemento soggettivo (autorita giurisdizionale) ed estendendo il concetto di giudizio anche ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, ma deve pur sempre trattarsi di un giudizio in relazione al quale la pronunzia della Corte costituzionale si presenti con carattere di strumentalita. (nella specie, l'attore aveva adito la commissione elettorale mandamentale per la cancellazione dalle liste elettorali di un comune e, senza formulare alcuna conclusione di merito, aveva chiesto unicamente che la commissione predetta deferisse al giudizio della Corte costituzionale le varie questioni d'illegittimita costituzionale proposte. Il ricorso per Cassazione, avverso il provvedimento con cui la commissione stessa aveva dichiarato manifestamente infondate o irrilevanti le dedotte questioni, e stato dichiarato improponibile, non sussistendo, con riguardo all'Azione proposta dal cittadino elettore, un giudizio di merito in cui dovesse farsi applicazione delle norme impugnate e in relazione alle quali la pronunzia della Corte costituzionale fosse strumentale per la decisione di una questione di merito).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)