Sez. 1, Sentenza n. 1449 del 31/05/1966 (Rv. 322885 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - PROVA - PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - PROVA - PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITA - LIMITI.*
Quando per un contratto e richiesta la Forma scritta ad substantiam e cioe la Forma ha funzione costitutiva, la prova della esistenza del negozio e del suo contenuto non puo essere fornita che mediante la produzione del documento, non essendo consentito - tranne il caso in cui il contraente abbia senza sua colpa perduta la scrittura nella quale il contratto era consacrato - ne la prova testimoniale, ne quella presuntiva, ne la stessa confessione della parte, ne la concorde ammissione delle parti. (Cfr 2509/63; 1197/63; 1598/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)