Sez. 3, Sentenza n. 620 del 27/01/1979 (Rv. 396766 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE DEL RAMO DELLA PA DA CONVENIRE IN GIUDIZIO - ONERE A CARICO DEI TERZI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - LEGITTIMAZIONE DELL'ANAS ALL'IMPUGNAZIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PA - CAPACITA E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INDIVIDUAZIONE DEL RAMO DELLA PA DA CONVENIRE IN GIUDIZIO - ONERE A CARICO DEI TERZI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - LEGITTIMAZIONE DELL'ANAS ALL'IMPUGNAZIONE.*
La ripartizione delle competenze tra i vari organi dello stato impone ai terzi l'Onere della precisa individuazione del ramo dell'amministrazione che dev'essere chiamato in giudizio e del suo esatto rappresentante, ma non impone lo stesso Onere alla amministrazione che agisce in giudizio e pertanto e legittimato ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del ministero dei LL PP; l'ANAS, che e un'amministrazione autonoma dal medesimo ramo di attivita ed e rappresentata dallo stesso ministro dei lavori pubblici. (V 1301/75, mass n 374806).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)