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Sez. 2, Ordinanza n. 3326 del 06/02/2024 (Rv. 670288-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione a decreto ingiuntivo per compenso avvocati - Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670288-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C., in applicazione del detto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inappellabile l'ordinanza decisoria assunta dal giudice di pace, il quale, pur procedendo con il rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo

vigente ratione temporis, aveva provveduto sull'opposizione a domanda d'ingiunzione per compensi di avvocato, dichiarando non applicabile davanti al giudice di pace il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. citato).

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)