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Sez. L, Sentenza n. 8028 del 08/08/1990 (Rv. 468691 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER CURE TERMALI - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468691-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER CURE TERMALI - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*

L'assenza dal lavoro del dipendente, autorizzata ai sensi dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge n. 638 del 1983) per fruire (fuori delle ferie annuali) di cure idrotermali, è soggetta alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ. - con il conseguenziale diritto al relativo trattamento economico di malattia, come confermato dalla disposizione innovativa dell'art. 6, settimo comma, della legge 25 marzo 1989 n. 111 (il quale dispone che le prestazioni termali erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità di malattia) configurando una fattispecie legale d'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, la quale è riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile, ed è altresì legata, mediante un nesso di causalità mediato e indiretto, ad uno stato patologico abbisognante di quelle cure per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative. (Conf 5634/88, mass n 460182).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 25/03/1989 num. 111 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)