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Sez. 1, Sentenza n. 1160 del 29/01/1993 (Rv. 480574 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Proprietario coltivatore diretto - Indennità - Maggiorazione ex art. 17, primo comma, legge n. 865 del 1971 - Spettanza - Condizioni - Occupazione espropriativa - Indennità - Maggiorazione - Diritto - Configurabilità - Esclusione - Danno - Risarcimento - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480574-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere

Il diritto alla maggiorazione dell'indennità, previsto dall'art. 17, primo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in caso di cessione volontaria dell'area soggetta ad espropriazione, a favore del proprietario che coltivi direttamente il fondo, presuppone indefettibilmente lo svolgimento di una valida procedura espropriativa e l'acquisizione dell'area da parte dell'ente espropriante nell'ambito di tale procedimento, onde non è configurabile con riguardo al caso della cosiddetta occupazione espropriativa, né si trasferisce sull'ammontare del risarcimento del danno, in tale ultima ipotesi dovuto all'espropriato e da liquidarsi in base a parametri diversi da quelli che presiedono alla determinazione dell'indennità suddetta, vale a dire commisurandolo all'effettivo valore di mercato del bene al tempo dell'illecita apprensione e rivalutandolo fino al momento della definitiva liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)