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Sez. 1, Sentenza n. 983 del 07/02/1996 (Rv. 495762 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità al fittavolo, colono o compartecipe ex art. 17 legge n. 865 del 1971 - Condizioni - Occupazione appropriativa - Risarcimento del danno al fittavolo, colono o compartecipe - Determinazione.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495762-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità di fondi rustici, l'indennità prevista dall'art. 17 legge n. 865 del 1971 spetta al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante coltivatore del fondo solo nel caso in cui il diritto personale di questi si estingua per effetto dell'emissione del decreto d'esproprio; mentre, nel caso in cui all'occupazione d'urgenza del fondo non faccia seguito la tempestiva emissione di un valido provvedimento espropriativo e si realizzi, con la costruzione dell'opera pubblica, la fattispecie dell'occupazione appropriativa, all'affittuario-coltivatore competerà il risarcimento del danno secondo le regole generali, senza che nella determinazione di tale risarcimento possa farsi riferimento ai parametri previsti nell'art. 43 legge n. 203 del 1982, riguardante l'indennizzo spettante al concessionario in caso di risoluzione incolpevole del contratto di affitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)