Sez. 2, Sentenza n. 47673 del 23/11/2004 Cc. (dep. 09/12/2004) Rv. 229909 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Ricognizione della voce - Grave indizio di colpevolezza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
La ricognizione di voce costituisce un grave indizio di colpevolezza che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alle dichiarazioni di colui che, avendo ascoltato la voce della persona sottoposta a indagini, afferma di identificarlo con sicurezza. (Nella specie, l'identificazione vocale era stata fatta da un ufficiale di polizia che aveva ascoltato la registrazione di una serie di telefonate estorsive fatte dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)