Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 03/09/1973 (Rv. 365767 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - AMMISSIONE CON RISERVA - CREDITI CONDIZIONATI O NON DOCUMENTATI - IPOTESI TASSATIVE - TEMPESTIVA OPPOSIZIONE - ONERE DEL CREDITORE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - AMMISSIONE CON RISERVA - CREDITI CONDIZIONATI O NON DOCUMENTATI - IPOTESI TASSATIVE - TEMPESTIVA OPPOSIZIONE - ONERE DEL CREDITORE.*
Anche nella liquidazione coatta amministrativa si applica l'ammissione con riserva di crediti sottoposti a condizione o non ancora documentati, con l'effetto che il creditore ha l'Onere di proporre tempestiva opposizione se vuole conservare il diritto al concorso. Al di fuori delle ipotesi predette la riserva che accompagni l'ammissione di un credito e inefficace e si ha per non apposta.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)