Sez. 6, Ordinanza n. 1132 del 04/06/1975 Cc. (dep. 17/04/1976) Rv. 133291 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - PLURALITA DI REATI - DISCIPLINA.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - PLURALITA DI REATI - DISCIPLINA.*
L'accertamento contestuale di reati relativamente ai quali la pena irroganda sia in tutto o in parte condonabile e di reati determinanti la revoca del beneficio non consente l'applicazione dell'indulto condizionato; tuttavia, qualora sul provvedimento, ancorche erroneo, si sia formato il giudicato, la revoca non e piu consentita. Tale principio vale sia che l'indulto venga applicato in casi nei quali non doveva esserlo, o viceversa venga espressamente negato in casi nei quali doveva essere concesso, sia che venga applicato in misura inferiore o superiore a quella stabilita dal decreto di clemenza. Qualora invece il giudice abbia applicato l'indulto condizionato ignorando la presenza delle condizioni previste per la revoca, questa puo essere ordinata anche in Sede di esecuzione, analogamente a quanto avviene se giudici diversi con diverse sentenze di condanna applichino piu volte lo stesso indulto, nel qual caso e il competente organo esecutivo a determinare la concreta entita del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)