Sez. 1, Sentenza n. 26663 del 18/12/2007 (Rv. 601535 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Inadempimento di obblighi contrattuali implicanti anche un "facere" - Estensione - Condizioni - Fattispecie dell'omesso controllo della banca sulla persona richiedente la consegna di assegni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
Il principio secondo cui l'obbligazione risarcitoria configura debito di valore - con la conseguenza che il giudice deve tener conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della relativa decisione, - opera anche quando si tratti di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l'esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano specifico contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un diverso "facere" ed a cosa diversa dal denaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la natura di debito di valore dell'obbligazione di risarcimento del danno dell'istituto beneficiario che, omettendo di identificare il portatore della richiesta, gli aveva consegnato un libretto di assegni sulla base di un modulo non proveniente dai libretti rilasciati dal titolare ed omettendo di verificarne i poteri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)