diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5843 del 10/03/2010 (Rv. 611981 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Obbligazione di risarcire il danno provocato da inadempimento contrattuale - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Necessità di tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla liquidazione del danno - Sussistenza - Fattispecie in tema di conto corrente bancario.
Stato
decisa il 2010-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611981-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, nell'accogliere la domanda di condanna di una banca al risarcimento del danno per inadempimento agli obblighi anche informativi, derivanti da un contratto di conto corrente bancario, aveva liquidato la somma dovuta tenendo conto della svalutazione monetaria, ritenendo che la domanda non fosse mirata alla mera restituzione delle somme indebitamente detratte al correntista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)