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Sez. 5, Sentenza n. 3321 del 11/03/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158500 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158500-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*

Il delitto di violenza privata è reato istantaneo e si consuma non appena la vittima sia stata costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa; è irrilevante che tali effetti non si siano protratti nel tempo e che l'offeso, per altro verso, sia riuscito a frustrare lo scopo dell'agente. (nella specie l'imputato, pistola in pugno, aveva ingiunto ad una coppia di denudarsi e di congiungersi carnalmente, ma l'uomo dopo essersi cominciato a spogliare aveva reagito mettendo in fuga il colpevole).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)