diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4542 del 15/07/1980 (Rv. 408379 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - APPALTO STIPULATO CON IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - RICHIAMO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL CAPITOLATO GENERALE - VALORE - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO CAPITOLATO GENERALE APPROVATO CON DPR N 1063 DEL 1962 - CONSEGUENZE - LODO ARBITRALE - IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408379-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - APPALTO STIPULATO CON IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - RICHIAMO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL CAPITOLATO GENERALE - VALORE - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO CAPITOLATO GENERALE APPROVATO CON DPR N 1063 DEL 1962 - CONSEGUENZE - LODO ARBITRALE - IMPUGNABILITA.*

Negli appalti di opere pubbliche stipulati con il ministero dei lavori pubblici il richiamo alla disciplina contenuta nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche non ha valore contrattuale, ma solo valore ricognitivo della disciplina legale, applicabile per effetto della disposizione contenuta nell'art 59 del regolamento sulla contabilita generale dello stato. Ne consegue che, sopravvenuto il nuovo capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962, n 1063, anche per gli appalti stipulati sotto il vigore del precedente capitolato, il lodo arbitrale emesso tra le parti puo essere impugnato per nullita per tutte le ipotesi previste dall'art 829 cod proc civ poiche il richiamo al capitolato generale abrogato non puo essere inteso come una clausola con la quale le parti abbiano inteso pattuire esplicitamente la non impugnabilita del lodo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DM 28/05/1895, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 59, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)