Sez. 3, Sentenza n. 27538 del 10/12/2013 (Rv. 629322 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | A precetto - Contestazione limitata a parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento - Rinuncia esplicita della parte opposta delle voci in contestazione - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizione all'esecuzione qualora essa riguardi solo una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento e la parte opposta-intimante abbia rinunciato esplicitamente alle voci chieste in precetto e oggetto di contestazione dell'opponente, l'intimazione rimane valida per la somma non contestata, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l'atto di opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)